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Bonus edilizi: le novità del 2022
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Bonus edilizi: le novità del 2022
Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2022 sono ufficiali le modifiche e le proroghe previste alle detrazioni fiscali, di seguito proponiamo in modo sintetico tutte le scadenze e le aliquote dei vari bonus confermati:
Superbonus 110
In base al tipo di beneficiario variano le aliquote e le scadenze. Vediamoli nel dettaglio:
- Condomini ed edifici plurifamiliari: aliquota al 110%, scadenza al 31/12/2023
- Condomini ed edifici plurifamiliari: aliquota al 70%, scadenza al 31/12/2024
- Condomini ed edifici plurifamiliari: aliquota al 65%, scadenza al 31/12/2025
- Persone fisiche: aliquota al 110%, SAL al 30% entro il 30/06/22, scadenza al 31/12/2022
- IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa: aliquota al 110%, SAL al 60% entro il 30/06/23, scadenza al 31/12/2023
Per SAL si intende lo stato di avanzamento dei lavori.
Il SAL è un documento che attesta l’avvenuta esecuzione di una certa quantità di opere e riporta i relativi importi da corrispondere all’impresa commissionata.
Ecobonus, sisma bonus, bonus facciate e al altri bonus edilizi
- Ecobonus: aliquota dal 50 al 75%, scadenza al 31/12/2024
- Bonus casa e sismabonus ordinario: aliquota dal 50 all’ 85%, scadenza al 31/12/2024
- Bonus Facciate: aliquota al 60%, scadenza al 31/12/2022
Altri tipi di bonus:
- Bonus Mobili art. con aliquota al 50%, limite di spesa di 10.000 euro, scadenza al 31/12/2022
- Bonus Mobili art. con aliquota al 50%, limite di spesa di 5.000 euro, scadenza al 31/12/2024
- Bonus Verde: aliquota al 36%, limite di spesa 5.000 euro, scadenza al 31/12/2024
Superbonus per i condomini fino al 2025, diverso per le villette
In breve: il calendario si sdoppia.
Per le villette c’è la proroga fino al 31 dicembre 2022 ma a giugno andrà completato almeno il 30% dei lavori.
Spetterà fino alla fine del 2023 il superbonus del 110% (con una riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025) per i lavori effettuati dai condomìni, sulle parti comuni condominiali e per quelli effettuati dai condòmini sui propri appartamenti.
Per le villette, invece, la proroga del superbonus del 110% fino al 31 dicembre 2022 è condizionata all’effettuazione di lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» entro il 30 giugno 2022.
Sono queste le principali novità contenute nella versione definitiva della legge di Bilancio 2022 in materia di superbonus.
Condomìni e proprietari unici
In particolare, il superbonus spetterà al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (70% per il 2024 e 65% per il 2025), nei seguenti casi:
- O per «gli interventi effettuati dai condomìni» sulle parti comuni condominiali;
- O per gli interventi effettuati dal cosiddetto «unico proprietario» (edificio da 2 a 4 unità);
- O per quelli «trainati» (oltre che quelli «trainanti», rari, ma possibili) effettuati dalle «persone fisiche sulle singole unità immobiliari del condominio ovvero dell’edificio dell’«unico proprietario» (come, ad esempio, la sostituzione delle finestre dei singoli appartamenti o la sostituzione della propria caldaia autonoma);
- O per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps);
- O per la demolizione e ricostruzione di edifici, classificata tra le ristrutturazioni dal Testo unico dell’edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d, dpr 6 giugno 2001, n. 380).
Vilette
Nelle unifamiliari, invece, il super bonus del 110%, in vigore per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, può spettare «anche» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» (in base al Sal e indipendentemente dal pagamento).
Non si parla del 30% dell’intervento complessivo «agevolato»: quindi, si dovrebbe fare riferimento
all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione, in sintonia con il calcolo del Sal del 30% necessario per effettuare l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura (risposte del 24 novembre 2021, n. 791 e del 9 novembre 2020, n. 538).
I lavori in edilizia libera evitano visti e asseverazioni di congruità
Non c’è obbligo di visto di conformità e di asseverazione dei prezzi per i lavori che ricadano nel perimetro dell’edilizia libera e per quelli che non superino l’importo complessivo di 10.000 euro.
Il dossier di Montecitorio spiega, infatti, come «non vi sia l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi del Testo unico edilizia (glossario edilizia libera)( infissi e serramenti rientrano nel glossario ) e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro», eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Fa eccezione il bonus facciate, per il quale questa regola non si applica.
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